Come chiedere il cambio di cognome
Lo strumento a disposizione di coloro che intendano aggiungere il cognome materno è il procedimento descritto nel Regolamento per la Semplificazione dello Stato Civile, cioè la procedura prevista per il cambio cognome.
Gli artt. 84 e ss. del D.P.R. n. 396 del 2000 consentono, infatti, di rivolgersi al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura, per cambiare indicando motivi significativi e rilevanti anche di ordine affettivo il cognome (e, quindi per esempio, modificarlo con l'aggiunta del cognome materno).
La richiesta deve essere accompagnata da motivi di fatto e di diritto oggettivi tra cui le seguenti sentenze:
1. la Quarta Sezione del Consiglio di Stato (Sentenza n. 2572/2004) ha stabilito che, in presenza di valide ragioni, è possibile aggiungere al cognome paterno anche quello della madre, in quel caso la valida ragione era che il cognome della madre era un cognome famoso e sarebbe stato vantaggioso poterlo ereditare. Credo che non sia affatto definito quali siano i "validi motivi" di cui si scrive nella sentenza citata.
2. Consiglio di Stato Sentenza n.2572/2004: secondo questa sentenza il cognome materno si può aggiungere in presenza di ragioni, anche sentimentali, che giustifichino il cambio di cognome.
3. Sentenza del TAR liguria, perché accoglie il principio che i motivi affettivi sono sufficienti per motivare la richiesta di cambio cognome. E' opportuno citare queste sentenze nella richiesta.
Non è necessario un avvocato, anche se può aiutarla a redigere l'istanza di cambio cognome.
Può scaricare la modulistica presso questo sito
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/cambio_nomi/index.html
La modulistica sarà reperibile anche presso la Prefettura del luogo di residenza e, una volta depositata la richiesta, verrà avviata un’istruttoria che sarà sottoposta all’esame del Ministero dell’Interno e, se meritevole, affissa all’albo pretorio del comune di nascita e di residenza per consentire a chi ne abbia interesse di fare eventuale opposizione. Verificata la regolarità delle affissioni e la sussistenza di apprezzabili motivazioni, il Ministro, se di parere favorevole, concederà, con decreto, il cambiamento di cognome richiesto.
La domanda per il cambio di cognome (qui trovate la MODULISTICA), con la semplice aggiunta del cognome materno a quello paterno, viene solitamente accolta e la pratica si conclude mediamente in un anno. Questo è quanto affermato martedì 7 luglio 2009 dal prefetto Annapaola Porzio, che dirige l'ufficio presso la Direzione centrale per i servizi demografici che esamina le richieste.
Le richieste di cambio cognome sono in continua crescita, più di 400 domande l'anno. Nel 2009 le richieste complessive di cambiamento del cognome erano 2.134 ma sono diventate in virtù delle richieste di aggiunta del cognome materno a quello paterno 2.982 nel 2010 e 1.961 fino a inizio agosto 2011.
1100 sono le pratiche in attesa di una risposta da parte del Ministero.
Nel 2009 dei 1.129 decreti emessi 977 autorizzavano il cambio del cognome e 152 lo negavano, nel 2010 dei 1.645 decreti emessi 1.529 autorizzavano il cambio e 116 lo negavano.
I cittadini italiani, nati all'estero, in possesso di doppia cittadinanza, hanno diritto a vedere trascritto l'atto di nascita senza modifiche (mantenendo il doppio cognome). Chi in passato avesse subito una modifica dell'atto di nascita al momento della trascrizione in Italia, può chiedere la rettifica, non deve invece chiedere il "cambio cognome".
Le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana e non si sono viste riconoscere il doppio cognome che hanno nel loro paese d'origine possono chiedere una rettifica.
Come ricorrere contro un rifiuto al cambio cognome
Con Circolare n. 66 del 2004 la Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell' Interno ha fornito chiarimenti sui ricorsi avverso i provvedimenti di autorizzazione o diniego al cambiamento del nome e/o del cognome. La circolare, a firma del direttore centrale dei Servizi Demografici, prefetto Mario Ciclosi, precisa che i decreti prefettizi adottati in materia di cambiamento di nome e/o cognome, si configurano, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del DPR 396 del 2000, come provvedimenti definitivi e pertanto impugnabili con ricorso straordinario al Capo dello Stato, oppure, in alternativa, con ricorso giurisdizionale al TAR. In via eccezionale, al fine di non privare gli interessati degli strumenti di giustizia amministrativa, il Ministero dell'Interno provvederà ad inoltrare al Consiglio di Stato i ricorsi gerarchici già ricevuti in tale materia per l'acquisizione del prescritto parere, secondo i dettami dell'articolo 11 del DPR 1199 del 1971. Nell'occasione è stato ribadito come per i cittadini stranieri non sia prevista l'attivazione della procedura di cambiamento del nome e del cognome, di cui agli artt. 84 e seguenti del DPR 396/2000.
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