Non avrà il cognome della madre

Questo sito ha lo scopo di promuovere una nuova normativa in tema di trasmissione del cognome ai figli che consenta ai genitori di scegliere liberamente se trasmettere il cognome paterno piuttosto che quello materno, o il doppio cognome. Questo è quanto proponiamo alle donne e agli uomini che vogliano contribuire al superamento del patriarcato.

 
domenica 20 maggio 2012
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Modello di denuncia

Nel caso di un'azione collettiva organizzata, con la quale più persone denunciano una stessa situazione, si può inviare la denuncia alla Commissione europea, secondo le modalità descritte alla pagina  http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_it.htm che sono molto semplici: basta inviare una mail all'indirizzo SG-PLAINTES@ec.europa.eu   con il testo della denuncia.

Il testo è già pronto, e deve solo essere completato alle voci 1, 2,3,4,5,11

 

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DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO


1. Cognome e nome del denunciante:

2. Eventualmente rappresentato da:

3. Cittadinanza:

4. Indirizzo:


5. Telefono/fax/posta elettronica:
6. La Stato membro che non ha ottemperato al diritto comunitario è la Repubblica Italiana

7. Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

Nell'ordinamento italiano non esiste una norma che dispone espressamente in merito al cognome dei figli legittimi. Il cognome paterno si trasmette ipso iure al figlio nato nel matrimonio sulla base di un'usanza consolidata nel tempo. La normativa italiana sancisce espressamente, invece, le modalità di attribuzione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio, anche in questo caso prevedendo norme di favore nei confronti del padre. L'articolo 262 del Codice Civile, infatti, stabilisce che in caso di riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre. Ciò rivela il persistere di una sostanziale disparità tra i coniugi, che non rispetta il principio di eguaglianza e che non corrisponde alle trasformazioni profonde verificatesi negli ultimi decenni nel costume e nella coscienza civile. Il sistema di trasmissione automatica del cognome paterno si configura come sopravvivenza, cioè, dell'istituto della potestà maritale, condizione incompatibile con il principio di eguaglianza sancito all'articolo 3 della Costituzione italiana, all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, e agli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea cui, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre del 2009, è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati. La Corte Costituzionale italiana, nella sentenza 16 febbraio 2006, n. 61, ha affermato che il sistema di attribuzione del cognome ai figli è un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia che non è più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore dell'eguaglianza tra uomo e donna. Tuttavia tale discriminazione, a giudizio della Corte, può essere sanata solo attraverso un intervento attivo del legislatore italiano in quanto l’intervento richiesto impone una operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri, dal momento che la esclusione dell’automatismo dell’attribuzione del cognome paterno lascia aperta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere tale scelta esclusivamente alla volontà dei genitori, a quella di consentire ai genitori che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida.
Di fatto, però, i disegni di legge presentati negli ultimi anni alle Camere a tal fine non hanno superato la fase dell'esame nelle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento.
L'obbligo dell'eliminazione delle discriminazioni basate sul sesso nella scelta del cognome da attribuire alla prole deriva all'Italia, inoltre, dai trattati internazionali ratificati dal nostro Paese, in particolare la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132. L'articolo 16 della Convenzione, in effetti, impegna gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna nella questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari, assicurando in condizioni di parità con gli uomini gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori nelle questioni che si riferiscono ai figli e gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.
Anche il Consiglio d'Europa, con la risoluzione 27 settembre 1978, n. 376 (che invita gli Stati membri a eliminare ogni discriminazione fondata sul sesso nella scelta del nome della famiglia e nella trasmissione dei nomi dai genitori ai figli), e con le successive raccomandazioni 28 aprile 1995, n. 1271 (che chiede agli Stati membri di adottare misure appropriate per garantire una rigorosa eguaglianza tra i coniugi nella scelta del nome della famiglia), e 18 marzo 1998, n. 1362 (che, nel reiterare gli inviti precedentemente formulati, chiede agli Stati membri di indicare entro quale termine adotteranno le misure antidiscriminatorie), ha affermato l'incompatibilità di ogni discriminazione di genere nella scelta del nome di famiglia, raccomandando altresì di realizzare una piena eguaglianza tra padre e madre nell'attribuzione del cognome ai figli, e di eliminare ogni discriminazione nell'ordinamento relativa al conferimento del cognome ai figli nati nel matrimonio e a quelli nati fuori dal matrimonio. Tale indirizzo, d'altronde, corrisponde a quello che ha trovato applicazione in diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee.
A sua volta la Corte di Cassazione, I sezione civile, con sentenza n. 23934/2008, ha rilevato che - come già segnalato con l'ordinanza 17 luglio 2004, n. 13298 e ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 2006 - la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, anche in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori, desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta dagli artt. 237, 262 e 299 c.c. nonché dal R.D. n. 1238 del 1939, art. 72,comma 1 e, ora, dal D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 33 e 34, oltre a non essere più coerente con i principi dell'ordinamento, che ha abbandonato la concezione patriarcale della famiglia, e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna, si pone in contrasto con alcune norme di origine sopranazionale. La Corte di Cassazione richiama a tal fine la citata risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 376/1978 e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271/1995 e n. 1362/1998, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nonchè alcune sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Giustizia dell'unione europea. In particolare, della violazione degli articoli 8 e 14 della convenzione europea sui diritti dell'uomo la Corte di Strasburgo ha discusso in alcuni casi aventi ad oggetto vicende relative al nome patronimico. In particolare nei casi Unal Teseli c. Turchia (sentenza 16 febbraio 2005, che ha dichiarato priva di qualsiasi giustificazione oggettiva e ragionevole, in quanto non necessaria per soddisfare esigenze di salvaguardia dell'unità familiare, la norma che imponeva alla donna la perdita del cognome d'origine, in caso di matrimonio, o che, a seguito di recenti modifiche della legislazione turca, consente solo l'aggiunta di tale cognome a quello del marito), Stjerna c. Finlandia (sentenza 24 ottobre 1994, che, pur ammettendo che decisioni degli Stati membri in ordine al nome possono violare le disposizioni citate, ha in concreto negato la sussistenza di tale violazione nel rifiuto di consentire il cambiamento del nome usato da oltre duecento anni dalla famiglia del richiedente), Bourghatz c. Svizzera (sentenza 24 gennaio 1994, che ha dichiarato costituire violazione degli articoli 8 e 14 il rifiuto dell'autorità svizzera, di consentire al marito di aggiungere al nome della moglie, scelto dai coniugi come nome della famiglia, anche il proprio cognome d'origine). Non va tralasciato, inoltre, che l'art. 5 del settimo protocollo addizionale della convenzione, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 stabilisce che i coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. La Corte di Cassazione, nella medesima sentenza n. 23934/2008, ha ricordato che in una fattispecie particolare (si trattava di figli di padre spagnolo e madre belga, con doppia cittadinanza spagnola e belga, ai quali il Belgio, stato di residenza, aveva attribuito il cognome paterno che il padre voleva correggere nel doppio cognome) anche la Corte di giustizia (sentenza 2 ottobre 2003, n. C-148/02) è intervenuta ad affermare che il comportamento dello Stato di residenza che rifiutava la correzione costituisce discriminazione in base alla nazionalità vietata dagli artt. 12 e 17 del Trattato. Ancora, la Corte di Cassazione richiamava gli articoli 3 e 23, comma 4, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che prevedono, rispettivamente, l'impegno degli Stati a garantire l'eguale diritto degli uomini e delle donne a godere dei diritti civili e politici previsti dal Patto e ad adottare le misure per garantire ai coniugi l'eguaglianza nel rapporto matrimoniale e al momento dello scioglimento di tale rapporto.
Nel panorama degli ordinamenti contemporanei la soluzione al problema della attribuzione del cognome al figlio legittimo data dalla normativa italiana appare quasi del tutto isolata, anche se le opzioni alle quali sono ispirate le discipline straniere sono diverse tra loro. Il principio di eguaglianza tra uomo e donna nella trasmissione del cognome ai figli ha trovato ampia applicazione nelle legislazioni di altri Stati membri dell'Unione europea. Tale evoluzione a livello europeo ha interessato numerosi Paesi, in primo luogo la Spagna, dove padre e madre possono oggi accordarsi sull'ordine dei cognomi da dare al primogenito, anche se resta immutata la trasmissibilit&grave alle generazioni successive del solo cognome paterno. In Germania è stabilito che i coniugi possano concordare quale cognome attribuire ai figli. In Francia i genitori possono scegliere il cognome da attribuire al figlio tra quello paterno o quello materno, o attribuire entrambi i cognomi nell'ordine da loro stabilito. In Inghilterra e nel Galles vige lo stesso principio.

8. Le norme del diritto comunitario che secondo il denunciante, lo Stato italiano ha violato sono le seguenti:
Trattato sull'Unione europea, articolo 2:
Articolo 2
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 21 e 23:
Articolo 21 (Non discriminazione)
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Articolo 23 (Parità tra donne e uomini)
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sotto rappresentato


9. A sostegno della denuncia, si precisa che le norme italiane in violazione del diritto comunitario sopra esplicitato sono le seguenti:
    1: Prassi amministrativa che assegna ai figli il solo cognome paterno
    2: Articolo 237 del Codice Civile
    3: Articolo 262 del Codice Civile
    4: Articolo 299 del Codice Civile  
    5: R.D. n. 1238 del 1939, art. 72, comma 1
    6: D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 33 e 34


10. Riservatezza: Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.

11. Luogo, data, cognome e nome del denunciante:


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(Nota esplicativa da riprodurre sul modulo di denuncia)

Ogni Stato membro è responsabile dell’applicazione del diritto comunitario (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati, la Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine all’infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunità europee. In seguito a una denuncia oppure in base a presunzioni d’infrazione da essa individuati, la Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.

S’intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario. L’inadempimento può consistere in un comportamento attivo od in un’omissione. S’intende per Stato lo Stato membro che viola il diritto comunitario, qualunque sia l’autorità – centrale, regionale o locale – responsabile dell’inadempimento.

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un interesse ad agire in tal senso, né deve provare che l’infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che è facoltà dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole e alle priorità stabilite dalla Commissione stessa per l’avvio e la prosecuzione dei procedimenti d’infrazione.

Chiunque ritenga che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione è invitata a rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi strumenti di tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il denunciante.

In genere, esperendo i mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante può far valere i propri diritti in forma più diretta e specifica (procedimento d’ingiunzione, annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che in seguito all’esito favorevole di un procedimento d’infrazione avviato dalla Commissione. Infatti, detto procedimento può richiedere talvolta un certo tempo prima di giungere a una conclusione poiché, prima di adire la Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dell’infrazione.

Inoltre, la sentenza con la quale la Corte constata l’inadempimento non produce effetti sui diritti del denunciante, poiché non è intesa a decidere su di una situazione individuale. Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere rivolte alle autorità giudiziarie nazionali.

A favore del denunciante sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:

a)    Dopo che la denuncia è stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito; numero che è bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. L’attribuzione di un numero ufficiale ad una denunzia non implica necessariamente l’avvio di un procedimento d’infrazione contro lo Stato membro in causa.

b)    Qualora i servizi della Commissione decidano d’intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo.

c)    Nei i limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio di un procedimento d’infrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato generale.

d)    Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere l’archiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre, i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sull’andamento dell’eventuale procedimento d’infrazione.
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